Dal giorno 17 marzo 2017 è in vigore il D.L. n. 25/2017 che all’art. 1 ha disposto l’abrogazione della disciplina relativa al Lavoro Accessorio (artt. 48-50, D.Lgs. n. 81/2015):
“1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati. 2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”.
Circa le possibilità offerte per il regime transitorio (17 marzo – 31 dicembre 2017) si veda il comunicato elaborato dall’Avvocatura.
18 Aprile 2017